Codice disciplinare alunni

 cartella-penna

Codice disciplinare alunni

Premessa
Il Regolamento di disciplina della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Via Dal Verme” di Roma viene redatto sulla base dei seguenti riferimenti normativi:
– Regio Decreto 4 maggio 1925 – n. 653;
– D.L. 16 aprile 1994 n. 297;
– Direttiva n. 133/96;
– Decreto del Presidente della Repubblica – 10 ottobre 1996 n. 567;
– D.P.R. 249 del 24.06.1998;
– D.P.R. 235 del 21.11.2007;
– D.L. n. 137 del 01.09.2008;
– L. n. 169 del 30.10.2008;
– C.M. n. 50 – 20 maggio 2009.
Si ispira, in particolare, alle indicazioni contenute nello “Statuto delle studentesse e degli studenti” della Scuola Secondaria emanato con D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, integrato e modificato con dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 oltreché ai principi contemplati nel Piano dell’Offerta Formativa e nell’art.14 del D.P.R. n. 275/99.
Il presente regolamento disciplinare è da ritenersi parte integrante del Regolamento della scuola.
Il contenuto del presente regolamento tiene conto del Patto di Corresponsabilità Educativa sottoscritto annualmente dalle diverse componenti della scuola; è illustrato a tutti gli studenti delle classi prime nella fase dell’accoglienza, ne è consegnata copia a tutti gli allievi della scuola e/o ai genitori che ne facciano richiesta, è pubblicato sul sito web della scuola.
I doveri delle studentesse e degli studenti si identificano nei seguenti aspetti:
– frequenza regolare dei corsi ed assolvimento assiduo degli impegni di studio;
– adozione di un comportamento corretto non solo durante le lezioni, ma in ogni momento in cui si fruisce dei servizi offerti dalla scuola;
– rispetto, nei confronti del personale della scuola e dei compagni, come per se stessi anche a livello formale;
– rispetto ed utilizzo in modo corretto delle strutture, del materiale, delle attrezzature e dei sussidi didattici, secondo le indicazioni dettate dal Regolamento d’Istituto, dai regolamenti specifici e dagli insegnanti;
– osservanza delle disposizioni organizzative (permessi, visite esterne, gite, ecc..) e delle disposizioni di sicurezza.

LA SCUOLA

in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione Italiana, tenuto conto della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, recepita con legge 27/05/91 n. 176

GARANTISCE

allo studente, in quanto persona, l’integrale godimento dei diritti che gli sono riconosciuti nei citati documenti, impegnandosi a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona ed un servizio educativo-didattico di qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche diversamente abili;
e) la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica;

CHIEDE

– all’alunno l’osservanza dei comportamenti previsti dal medesimo Statuto ed enucleati nella sezione I del presente Regolamento;
– alla famiglia, riconoscendone la primaria responsabilità educativa, una fattiva collaborazione nel
comune compito educativo.
Nella consapevolezza che il Dirigente, i docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici e che i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all’interno della Comunità scolastica, l’Istituto Comprensivo “Via Dal Verme” ha stilato un proprio Regolamento di disciplina.

SEZIONE II: PREVENZIONE

Nella Comunità scolastica i disagi relazionali, le mancanze in genere, vanno affrontati facendo ricorso a metodi non esclusivamente punitivi, ma anche e soprattutto motivazionali quali l’esortazione, l’esempio, le relazioni dialoganti.
Le situazioni di “rottura” della convivenza civile potranno essere risolte mediante:
– la ricerca continua e tenace del dialogo, del consenso e della mediazione;
– il coinvolgimento dei diretti interessati (alunni e adulti) per favorire il ristabilirsi delle relazioni educative.
La comunità scolastica e la famiglia dovranno impegnarsi per:
– far maturare negli studenti la consapevolezza che la conoscenza e il sapere contribuiscono allo sviluppo della persona e alla costruzione di un benessere sociale;
– ricercare le strategie educative atte a far crescere negli alunni una precisa ed attiva motivazione al lavoro scolastico.

Tipologia delle sanzioni e soggetti competenti a erogarle

Art. 1 Codice disciplinare

1. Le sanzioni disciplinari sono ispirate ai principi di gradualità, proporzionalità, giustizia; tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino dei rapporti corretti all’interno della Comunità scolastica e devono tenere conto della situazione personale dello studente.
2. La responsabilità disciplinare è personale. La sanzione, nell’ambito della Comunità scolastica, è pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza, deve essere proporzionale all’infrazione, deve essere tempestiva ed avere una durata limitata nel tempo.
3. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima chiamato ad esporre le proprie ragioni.
4. Le sanzioni, per quanto possibile, si ispirano al principio della riparazione del danno e devono essere convertibili in attività in favore della Comunità scolastica; la riparazione non estingue mancanza rilevata.
5. L’applicazione di una sanzione non esclude la responsabilità dell’alunno in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.
6. Nessuna infrazione e sanzione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
7. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
8. Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alla normativa vigente.

Art. 2 Comportamenti che configurano mancanze disciplinari e relative sanzioni

2.2 Le sanzioni e i provvedimenti che comportino allontanamento dalla Comunità scolastica sono sempre adottati da un Organo Collegiale.
2.3 Per i comportamenti (di cui ai punti 6 e 8) che procurano danno materiale e/o morale a cose o persone, la famiglia dell’alunno o lo stesso alunno, in alternativa o in aggiunta alla sanzione prevista per il caso specifico, saranno chiamati al risarcimento economico della persona o ente danneggiati e/o, laddove possibile, alla riparazione del danno arrecato. In casi specifici potrà essere prevista una riparazione del danno con attività utili alla comunità o al singolo al fine di far riflettere l’alunno responsabile sulle conseguenze del suo atteggiamento e sulla valenza positiva che le sue azioni potrebbero avere, se ben indirizzate.
2.4 La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l’irrogazione della stessa.
2.5 La sanzione A, alla quale si dovrebbe sempre ricorrere in prima istanza, ha valore di ammonizione e avvertimento.
2.6 Le sanzioni indicate con le lettere B, C verranno annotate sul quaderno delle comunicazioni dell’alunno, sul Registro di classe e sul Registro dell’insegnante.
2.7 Le sanzioni indicate con le lettere D, E, F, G, H, I verranno annotate sul Registro di classe e sul Registro Generale delle Sanzioni custodito in Presidenza.
2.8 Le sanzioni indicate con le lettere H, I verranno inserite nel Fascicolo personale dell’alunno e lo seguiranno in occasione di trasferimento ad altra scuola.
2.9 La convocazione della famiglia può avvenire:
– tramite quaderno delle comunicazioni;
– con avviso recapitato attraverso il personale scolastico autorizzato dal Dirigente Scolastico;
– con avviso trasmesso attraverso posta a firma del Dirigente Scolastico.

Art.3 Estensione delle sanzioni

Le sanzioni si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento anche in situazioni scolastiche che si svolgano fuori dei locali dell’Istituto e/o in orario extrascolastico: laboratori extrascolastici, uscite, visite guidate, viaggi d’istruzione, etc.

Art. 4 Esami di Stato

Le sanzioni per le mancanze commesse durante le sessioni di esame sono irrogate dalla Commissione esaminatrice, che ha competenza anche nei riguardi dei candidati esterni.

Art. 5 Conversione delle sanzioni

Nel caso di sanzioni che prevedono l’allontanamento dell’alunno dalla scuola il Consiglio di Classe deve sempre offrire allo studente la possibilità di convertire le sanzioni comminate in attività da svolgere in favore della Comunità scolastica o in altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione, quali :
a) operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici;
b) collaborazione con il personale ausiliario;
c) riordino della biblioteca;
d) attività di volontariato.
Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili. La possibilità di tali conversioni è demandata alla valutazione discrezionale del Consiglio di Classe che valuterà caso per caso l’opportunità.

Art.6 Esclusione dalla partecipazione dalle visite guidate e dai viaggi d’istruzione

Non sono ammessi a partecipare alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione gli allievi che registrano un numero di note disciplinari, annotate sul Registro di classe, superiore a 5.

Procedure e termini per l’irrogazione delle sanzioni e per le impugnazioni

Art.1 Procedura da utilizzare per dar corso alle sanzioni

Il personale che opera all’interno della scuola (docenti, ATA, esperti, educatori) può inviare al Dirigente Scolastico motivata richiesta di sanzione disciplinare. Le richieste di sanzioni disciplinari contrassegnate con le lettere F, G, H, I devono essere inoltrate per iscritto al Dirigente Scolastico.
Il Dirigente Scolastico deve dar corso all’istruttoria entro i tre giorni di lezione successivi alla segnalazione ricevuta, acquisendo tutti gli atti istruttori, comprese le eventuali dichiarazioni scritte dell’alunno e/o dell’adulto che propone la sanzione; funge da segretario verbalizzante un docente Collaboratore del Dirigente Scolastico.
Il Dirigente scolastico riunisce il Consiglio di Classe, là dove è prescritto, dando contestuale avviso alla famiglia.
Il Dirigente Scolastico, chiamato ad emettere la sanzione, deve concludere il procedimento entro
I cinque giorni di lezione successivi alla data dell’evento. La delibera deve essere inviata in copia alla famiglia entro due giorni dalla sua ratifica.
L’eventuale ricorso, da parte dei genitori, sospende il provvedimento di cui alle lettere F, G, H, I.
L’irrogazione della sanzione può essere disposta solo dopo che siano state espletate tutte le
procedure indicate ai punti sopra riportati.

Art.2 Disposizioni educative, organizzative e di sicurezza

Il personale scolastico è autorizzato a sequestrare agli allievi oggetti pericolosi o ritenuti estranei all’attività scolastica. Nei casi particolarmente gravi, l’oggetto viene consegnato al Dirigente Scolastico che convoca la famiglia dell’alunno per la restituzione dell’oggetto stesso e per un momento di riflessione educativa sull’episodio.
In presenza di danni alle cose, la sanzione deve prevedere, nel provvedimento applicativo, il ripristino della situazione originaria preesistente o il risarcimento, da parte della famiglia del responsabile, di eventuali danni arrecati agli arredi, alle strutture scolastiche, alle cose personali, valutando opportunamente la situazione finanziaria della famiglia e ponendo la stessa, su richiesta, nella condizione più favorevole a risarcire il danno.
Per comportamenti eccezionalmente gravi che abbiano riflessi di carattere penale, il Dirigente Scolastico può allontanare l’alunno dalla scuola, dando contestuale e motivato avvio alla procedura
di cui al punto.

Art. 3 Organo di Garanzia interno alla scuola

Contro le sanzioni disciplinari previste alle lettere F, G, H, I è ammesso ricorso da parte dei genitori degli studenti, entro 15 giorni dall’erogazione del provvedimento disciplinare (cfr. Statuto studentesse e studenti art. 4 e 5) all’Organo di Garanzia interno alla scuola.
Le decisioni dell’Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate.
Nel caso in cui l’Organo di Garanzia decida la non pertinenza della sanzione, tale provvedimento è immediatamente revocato; si provvede con notifica scritta ad informare la famiglia dell’alunno interessato e il Consiglio di Classe. Inoltre, gli atti già emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare, devono essere annullati.
Ogni riunione dell’Organo di Garanzia è verbalizzata in un apposito registro, custodito dal Dirigente Scolastico.
L’Organo di Garanzia può essere interpellato su richiesta di un genitore, di un gruppo di genitori, del Direttivo dell’Associazione Genitori o di chiunque vi abbia interesse oppure lo ritenga opportuno.
L’Organo di Garanzia può essere chiamato in causa anche sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del Regolamento di Disciplina.
L’Organo emette un provvedimento definitivo.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 4 Composizione, designazione e durata dell’Organo di Garanzia

L’Organo di Garanzia è costituito: dal Dirigente Scolastico che lo presiede, da due docenti e da due genitori.
In caso di diretto coinvolgimento di un membro dell’Organo di Garanzia, lo stesso sarà sostituito da persona appartenente alla medesima categoria e designato dal Dirigente scolastico tra i membri della Giunta Esecutiva.
I componenti vengono designati dal Collegio per la componente docenti e dal Consiglio d’Istituto per la componente genitori.
L’Organo di Garanzia dura in carica 1 anno scolastico, fatta salva la nuova nomina dei membri in caso di decadenza di uno o più membri.

Al presente documento è attribuita data certa mediante assunzione al Protocollo generale della scuola con n.